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«Gli smart contract eseguiti su blockchain o distributed ledger hanno…
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Lo stato italiano è vicino ad avere una prima definizione…
La definizione di Trusted Smart Contract è uno dei risultati dell’Associazione. Con Trusted Smart Contract si intende un modello contrattuale, a fiducia incrementata, dotato di enforceability, composto da prosa contrattuale e codice eseguibile da un computer, residente ed attivo su una blockchain o un distributed ledger e che utilizza standard ed oracoli certificati.
L’Associazione ha inizialmente focalizzato l’attenzione sull’ordinamento giuridico italiano con la volontà di estendere gli studi e gli approfondimenti al diritto europeo ed extra europeo.
Il contratto ex articolo 1321 del Codice Civile, ovvero “l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”.
Il Codice Civile definisce inoltre all’articolo 1325 quali requisiti essenziali debba avere un contratto, la cui mancanza ne determina la nullità.
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Il termine viene coniato per la prima volta da Nick Szabo, un informatico americano appartenente al gruppo dei c.d. Cyber Punk che definisce Smart Contract come
«un protocollo di transazione computerizzato che esegue i termini di un contratto. Gli obiettivi generali sono: soddisfare le condizioni contrattuali comuni (come ad esempio i termini di pagamento, …), ridurre al minimo le contestazioni sia dolose che accidentali, e ridurre al minimo la necessità di intermediari di fiducia.
Obiettivi economici correlati includono la riduzione dei danni da frode, degli arbitrati, dei costi giudiziali e degli altri costi di transazione».
Il termine «smart contract» e’ suscettibile di una pluralita’ di sfumature, con inevitabile collegamento alla categoria di contratto, civilistica.